F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 30 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOS SANTOS ALVES LUCAS MATHEUS SEGUITO GARA DI CALCIO A 5-SERIE A2 B&A SPORT CALCIO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 235 del 20.11.2017)
RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOS SANTOS ALVES LUCAS MATHEUS SEGUITO GARA DI CALCIO A 5-SERIE A2 B&A SPORT CALCIO/CIVITELLA SICUREZZA PRO DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 235 del 20.11.2017)
La società B&A Sport Calcio a 5 ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 4
giornate effettive di gara inflitta al calciatore Dos Santos Alves Lucas Matheus, seguito gara di Calcio a 5 – Serie 2 – B&A Sport Calcio/Civitella Sicurezza Pro del 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 235 del 20 novembre 2017), perché in azione di gioco colpiva un avversario con un pugno al mento facendolo cadere a terra e causandogli lieve dolore tale da costringerlo ad abbandonare definitivamente l’incontro.
La ricorrente contesta l’eccessiva sproporzionalità della punizione comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del Dos Santos, e descrive il gesto commesso da quest’ultimo non violento ma scorretto e, anche se in reazione a provocazioni e offese anche a sfondo razziale da parte dei giocatori avversari, privo di qualunque intento lesivo.
Chiede pertanto a codesta Corte che vengano valutate le circostanze attenuanti e di conseguenza che venga annullata la squalifica inflitta al Dos Santos o, in subordine, ridurre la squalifica.
La Corte, esaminato il ricorso, seppur ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Dos Santos durante la gara, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, rileva che la domanda della ricorrente può trovare parziale accoglimento, applicate le attenuanti generiche e stante l’assenza di recidiva.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&B Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo), riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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