F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 170/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC.CE MAKNOUN LEILA SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE B CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SALENTO/APULIA TRANI DEL 23.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 28.12.2017)

RICORSO A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALC.CE MAKNOUN LEILA SEGUITO GARA DI CAMPIONATO SERIE B CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SALENTO/APULIA TRANI DEL 23.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 28.12.2017)

L’associazione sportiva dilettantistica Apulia Trani ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in data 28.12.2017,  ha comminato alla calciatrice Maknoun Leila 3 giornate di squalifica per il comportamento dalla stessa tenuto in occasione della gara tra l’ Apulia Trani e il Salento W.S. del giorno 23.12.2017.

In particolare il giudice sportivo ha sanzionato il comportamento dell’atleta che, espulsa per doppia ammonizione, applaudiva la decisione dell’arbitro e proferiva espressioni ingiuriose nei confronti della panchina avversaria.

L’associazione ha proposto appello ritenendo eccessiva la sanzione irrogata.

In particolare l’appellante rileva che la calciatrice, di madre lingua francese, non conosce l’italiano perché in Italia da poche settimane e si è rivolta al direttore di gara in francese solo per segnalare i falli ed gli insulti subiti.

Osserva la Corte.

Il referto arbitrale, invero, risulta generico ed approssimativo relativamente  alle contestate espressioni ingiuriose asseritamente rivolte agli avversari, non avendo il direttore di gara riportato testualmente il tenore di tali frasi, così che non è dato di conoscere quello che la calciatrice ha effettivamente detto all’indirizzo degli avversari.

Ciò convince la Corte a riqualificare il fatto contestato.

Nondimeno il complessivo comportamento dalla stessa tenuto, in uno con la doppia ammonizione riportata, consente di ritenere equa la sanzione della squalifica di due giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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