F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 002/CSA del 06/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 001 CSA del 05/07/2018 (dispositivo) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)

 

RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)

Con atto, spedito in data 22.6.18, la Società FROSINONE CALCIO s.r.l. ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul C.U. n. 200 del 19.6.18 della predetta Lega) con la quale, con riferimento alla gara FROSINONE-PALERMO, finale di ritorno dei Play-off del Campionato Nazionale di Serie B 2017/2018, erano state inflitte, a carico della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società FROSINONE CALCIO s.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso, proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. sia infondato e vada, quindi, rigettato.

Con i primi due motivi di ricorso, la Società ricorrente chiede l’applicazione dell’esimente dell’art. 13 C.G.S. ed eccepisce l’inapplicabilità, nel caso di specie, delle sanzioni ai sensi dell’art. 14, comma 5, C.G.S.

Entrambe le censure sono infondate.

Al proposito, questa Corte ritiene che i comportamenti, posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, debbano essere valutati e sanzionati ai sensi degli artt. 4, comma 3, C.G.S. e 62, comma 2, NOIF, evidenziando, peraltro, come alle fattispecie oggetto delle predette norme  non possano trovare applicazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. richiamate dalla Società nel proprio ricorso. L’art. 13 C.G.S. stabilisce, infatti, che le circostanze individuate dalla norma stessa possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare esclusivamente qualora oggetto della contestazione siano i comportamenti tenuti dai sostenitori in violazione del solo art. 12 C.G.S., con la conseguenza che le attenuanti in questione non possono essere applicate alla fattispecie in esame (cfr., in tale senso la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 129/CSA del 9.5.2017).

Passando, ora, all’esame dei motivi di ricorso attinenti al merito delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, questa Corte ritiene doveroso ribadire quanto già evidenziato nella decisione di cui al

C.U. n. 172/CSA del 27 giugno 2018 con la quale è stato rigettato il ricorso della U.S. CITTA’ DI PALERMO avverso la omologazione del risultato della gara di cui è giudizio, ovvero che i comportamenti,  posti in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società FROSINONE CALCIO s.r.l. in occasione della gara FROSINONE-PALERMO dello scorso 16 giugno, meritano di essere fortemente stigmatizzati e adeguatamente sanzionati; tali comportamenti sono, infatti, all’evidenza, in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono, sempre e senza alcuna eccezione, ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti, posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio, è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (i Play-off) all’esito della quale sarebbe stata individuata la terza squadra partecipante al Campionato di Serie B, promossa nel massimo Campionato calcistico, la Serie A.

A quanto sopra, si aggiunga che simili episodi, proprio perché posti in essere, tra gli altri, da calciatori professionistici che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della liceità e magari dell’opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti.

La gravità di tali comportamenti, ad avviso di questa Corte, non è stata adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo; ciò impone non solo di rigettare il ricorso proposto dalla società FROSINONE CALCIO s.r.l. ma di aggravare le sanzioni, facendo applicazione della facoltà prevista dall’art. 36, comma 3, del C.G.S..

Al proposito, questa Corte ritiene che il principio di afflittività, che deve sempre orientare gli Organi di Giustizia Sportiva nell’individuazione e commisurazione delle sanzioni, imponga di irrogare a carico della società FROSINONE CALCIO s.r.l., oltre all’ammenda di € 25.000,00, già disposta dal Giudice Sportivo, la sanzione della  squalifica del campo  per due giornate di gara  con obbligo  di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Solo una siffatta sanzione appare, infatti, idonea a realizzare la funzione retributiva della pena, dovendo, la Società ricorrente, subire una punizione che possa incidere effettivamente sul risultato sportivo costituendo, pertanto, un giusto corrispettivo per avere violato il precetto fondamentale secondo il quale i risultati sportivi si ottengono comportandosi in modo corretto e leale e non ponendo in essere azioni che, sebbene non abbiano determinato, in un rapporto di causa-effetto, l’alterazione dello svolgimento della gara che occupa e, dunque, il risultato della stessa, hanno, comunque, interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima. Più in particolare, il comportamento costituito dal lancio premeditato e organizzato di palloni da parte dei tesserati (calciatori professionistici) della Società FROSINONE CALCIO s.r.l., al solo scopo di spezzettare le azioni di attacco della squadra avversaria, anche se non ha mai interrotto azioni della squadra del PALERMO connotate da un’evidente occasione di segnatura, costituisce, all’evidenza una manifestazione di slealtà e scorrettezza, la cui gravità merita di essere adeguatamente sanzionata.

La sanzione determinata nei termini più sopra indicati, peraltro, è in grado, per la sua particolare gravità, di costituire un monito nei confronti di tutti gli attori del mondo calcistico e, quindi, di assolvere anche alla funzione general-preventiva, disincentivando altri dal porre in essere analoghi comportamenti.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello Nazionale rigetta il ricorso, come in epigrafe proposto, dalla Società FROSINONE CALCIO s.r.l., e, in applicazione della facoltà di cui all’art. 36, comma 3, C.G.S., aggrava le sanzioni, irrogando, a carico della predetta Società, oltre all’ammenda di € 25.000,00, la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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