F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA SIG. CORINI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA- NOVARA DELL’1.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

RICORSO  CON  PROCEDURA  D’URGENZA  SIG.  CORINI  EUGENIO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA- NOVARA DELL’1.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B

– Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017)

 

Con reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, ritualmente proposto il Sig. Eugenio Corini ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017), ha irrogato allo stesso la sanzione disciplinare della squalifica per una giornata effettiva di gara “per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l’operato dell’arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di gioco”.

Con i motivi di gravame il reclamante ha eccepito l’insussistenza della natura offensiva e ingiuriosa del comportamento ascritto al medesimo e, comunque, l’eccessività della sanzione inflitta.

Osservava il Sig. Corini che al momento in cui è stato allontanato, si trovava in una fase di fortissima concitazione emotiva - la propria squadra stava soccombendo a causa di un rigore dubbio - che, tuttavia, non è sfociata in alcun contegno offensivo o irriguardoso, bensì soltanto in una esclamazione certamente dal tenore poco urbano, ma frequentissima sui campi di calcio.

A supporto delle sue argomentazioni l’appellante ha richiamato nello specifico precedenti decisioni di questa Corte.

Ha, quindi, concluso, in via principale, chiedendo di annullare e/o revocare la sanzione della squalifica per 1 gara, irrogando nei propri confronti la sanzione dell’ammonizione ovvero, in subordine, dell’ammonizione con diffida.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva all’uopo, questa Corte, che il comportamento del Sig, Corini, stante anche la genericità della descrizione della condotta da parte del Giudice Sportivo, deve qualificarsi comunque irrispettoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei precedenti richiamati dal reclamante nel proprio atto.

In effetti, sia l’applauso, sia le parole pronunciate che, comunque, individuano un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, non sembrano arrecare alcuna offesa all’onore o al decoro del Direttore di gara.

Ritiene, pertanto, la Corte, sulla base della documentazione in atti, che il Sig. Corini meriti la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda, così come determinata nel dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Corini Eugenio ridetermina la sanzione nella ammonizione e l’ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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