F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 – AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017) ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.207: AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017)

RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 - AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI ALESSIO SEGUITO GARA CATANZARO/AKRAGAS DEL 03.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 48/DIV del 04.10.2017)

 

ERRATA CORRIGE SOSTITUITO COM. UFF. N. 48/DIV DEL 04.10.2017 CON COM. UFF. N. 50/DIV DEL 05.10.207: AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BENEDETTI  ALESSIO  SEGUITO  GARA  CATANZARO/AKRAGAS  DEL  03.10.2017  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017)

 

In data 4.10.2017, la società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l.. ha proposto reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 48/DIV del 4.10.2017, con la quale, a seguito della gara Catanzaro/Akragas del 3.10.2017 è stata inflitta la squalifica per 2 giornate effettive di gara  al calciatore Benedetti Alessio: "per comportamento gravemente scorretto verso un tesserato della squadra avversaria durante la gara (r.proc.fed.)”.

La decisione da parte del Giudice Sportivo è stata presa a fronte della segnalazione fatta dal collaboratore della Procura Federale e riportata negli atti ufficiali di gara.

Il collaboratore riporta: “dopo una azione di giuoco nei pressi della panchina ospite a pochi metri dall'allenatore ospite il calciatore Sig. Benedetti Alessio si rivolgeva all'allenatore ospite rivolgendosi con frasi offensive per tre volte".

In data 5.10.2017 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con Com. Uff. n. 50/DIV, rettificava, con errata corrige, il Com. Uff. n. 48/DIV annullando la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e comminando la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara al calciatore Benedetti Alessio.

La società ricorrente, in data 6.10.2017 alle ore 10:47, proponeva reclamo avverso il Com. Uff. n. 50/DIV del 5.10.2017 riportandosi integralmente ai motivi già presentati per il ricorso avverso le decisione contenuta nel Com. Uff. n. 48/DIV del 4.10.2017, chiedendo l'accoglimento del reclamo in quanto contesta l’ammissibilità del rapporto redatto dal collaboratore della Procura Federale evidenziando altresì il difetto di legittimazione della Procura a rilevare e refertare i comportamenti dei calciatori in campo, essendo tale competenza attribuita esclusivamente all’Arbitro.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto della Società relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato.

L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentati della Procura Federale.

 

A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro” ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto “la sola eccitazione della prova televisiva” e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare.

Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal Benedetti ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con procedura d’urgenza come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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