F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO DEL CALCIATORE ALVAREZ CASTELLANO SERGIO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LANUSEI/APRILIA DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE ALVAREZ CASTELLANO SERGIO ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA LANUSEI/APRILIA DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)

 

Al termine della gara del Campionato Serie D, Girone G, A.S.D. Lanusei/F.C. Aprilia del 17.9.2017 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto.

Il competente Giudice Sportivo adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 27 del 20.09.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto “per avere a gioco fermo ed in reazione a condotta violenta, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

L’appello va  rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Alvarez Castellano Sergio Alberto può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alvarez Castellano Sergio

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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