F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA del 06 Ottobre 2017 RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/ANZIO DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. APRILIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA APRILIA/ANZIO DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)
Con ricorso del 2.10.2017 la società F.C. Aprilia proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida inflitta alla reclamante a seguito della gara Aprilia/Anzio del 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 27.9.2017)
Sebbene la sanzione si riferisca sia alla indebita presenza, al termine della gara, di un numeroso gruppo di sostenitori all’interno del terreno di giuoco e nell’area antistante, sia alle espressioni gravemente minacciose ed offensive rivolte al direttore di gara da persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, le ragioni sulle quali si fonda il reclamo si riferiscono esclusivamente alla posizione del Presidente della società ed al suo comportamento nei confronti dell’arbitro. Più in particolare il presidente della squadra precisa di essersi presentato alla terna arbitrale e dunque di essere da questa ampiamente conosciuto di guisa che l’affermazione contenuta nel supplemento di rapporto arbitrale, quando si specifica che la persona che offendeva l’arbitro era da ricondurre alla figura del presidente, sarebbe inspiegabile, in quanto il presidente sarebbe stato noto all’arbitro e dunque l’arbitro non avrebbe dovuto esprimersi in termini di una identificazione dubitativa.
Nel ricorso peraltro si conferma che il presidente si è “lasciato andare” preso dalla foga ed ha accusato la direzione di essere stata faziosa e provocatoria esprimendosi anche con frasi offensive.
Il ricorso deve essere respinto.
In realtà la prospettazione dei motivi di impugnazione è assai confusa perché il ricorso più che a fornire una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ricostruzione in diritto della vicenda mira quasi esclusivamente a precisare che la persona che l’arbitro identificava in via presuntiva come il presidente era, in realtà, proprio il Presidente. Ma nei motivi esposti trovano invero piena conferma i fatti, vale a dire la presenza dei sostenitori della squadra sul terreno di giuoco e le offese rivolte all’arbitro da persona comunque riconducibile alla società unitamente al comportamento minaccioso da quest’ultimo subìto, fatti che giustificano pienamente la sanzione poi irrogata.
Stando così le cose non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure.
Appare comunque necessario fare completa chiarezza sulla identificazione della persona che l’arbitro ha individuato come presidente e, pertanto, gli atti vanno trasmessi alla Procura per l’accertamento dell’identità della persona che ha apostrofato e minacciato l’arbitro
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini dell’accertamento dell’identità della persona che ha apostrofato e minacciato l’arbitro.
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