F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 004/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 23 Novembre 2017 RICORSO DELL’A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. VIRGILIO ALESSIO, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

RICORSO DELL’A.D. POL. PACECO 1976 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALC. VIRGILIO ALESSIO, INFLITTE SEGUITO GARA PACECO/GELA DEL 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

 

Con ricorso dell’A.D. Pol. Paceco 1976 avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 con diffida alla società e della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Virgilio Alessio, inflitte a seguito della gara Paceco/Gela del 12.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale

– Com. Uff. n. 57 del 15.11.2017)

A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che il comportamento dei propri giocatori coinvolti in una rissa era da considerare una sorta di atteggiamento di carattere protettivo rispetto alla reazione dei calciatori del Gela conseguente al fallo di cui si era reso protagonista il calciatore del Paceco, Alessio Virgilio ed in questo senso avrebbe dovuto essere considerata dal Giudice Sportivo.

Insisteva pertanto per una riduzione della sanzione da determinarsi anche in via equitativa. Il ricorso può essere parzialmente accolto per le ragioni qui di seguito esposte.

Non vi è dubbio che i fatti per i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione si siano verificati e, in fondo, è la stessa reclamante ammettere pacificamente la circostanza. La diversa prospettazione circa la loro interpretazione non è plausibile specie laddove tenta di qualificare in termini di una mera reazione protettiva un fatto oggettivamente grave e inqualificabile.

Analoghe considerazioni valgono per la sanzione inflitta al calciatore il cui fallo risulta dal referto di carattere certamente violento. Appare tuttavia eccessiva e, pertanto, può ridursi equitativamente la sanzione della diffida che pertanto va annullata

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.D. Pol. Paceco 1976 di annulla la diffida.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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