F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017 RICORSO S.S.D. MANTOVA 1911 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI DEVID SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MANTOVA/CREMA DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017)

RICORSO S.S.D. MANTOVA 1911 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI DEVID SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MANTOVA/CREMA DEL 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale –  Com.  Uff.  n.  33  del  22.11.2017  ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Gabrieli Devid tesserato in favore della società S.S.D. Mantova 1911 A.R.L..

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell’incontro del Campionato Nazione Juniores Mantova/Crema disputato il 18.11.2017, il Gabrieli, “a gioco in svolgimento, ma lontano dall’azione di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario determinandogli un ampio taglio al labbro e relativa copiosa fuoriuscita di sangue. Sanzione così determinata in considerazione della particolare violenza del gesto che determina la necessità di trasportare, al termine della gara,  il calciatore al pronto soccorso.”

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Mantova 1911 A.R.L. reclamava innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 28.11.2017.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.12.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi

 

federali  e  operanti  nell’ambito  federale  (circostanze,  quest’ultime  escludibili  nel  caso  di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Mantova 1911 A.r.l. di Mantova dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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