F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018 RICORSO DEL CALCIATORE COMI GIANMARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 05.04.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE COMI GIANMARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA  INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VICENZA/FERMANA DEL

04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.

186/DIV del 05.04.2018)

 

Il calciatore Comi Gianmario ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 186/DIV del 5.4.2018, con il quale, a seguito della gara Vicenza/Fermana del 4.4.2018 è stata inflitta al reclamante Trevor la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: "per aver volontariamente colpito con uno schiaffo al volto un avversario".

Il calciatore Comi Gianmario in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta in quanto l’avversario colpito non ha riportato danni fisici ed il fatto non era caratterizzato da particolare violenza.

 

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che l’azione posta in essere dal ricorrente ha i caratteri di potenzialità offensiva, considerato altresì che la mancanza di danni fisici evidenti all’avversario giustifica la sanzione applicata perché già attenuata, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Comi Gianmario. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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