F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018 RICORSO DELL’ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.02.2018 AL SIG. PAOLO POLZOTTO SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL 04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

RICORSO DELL’ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL

28.02.2018 AL SIG. PAOLO POLZOTTO SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL

04.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018, ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2018 al sig. Paolo Polzotto.

Tale decisione è stata assunta perché il sig. Paolo Polzotto al termine della gara ha tardato volontariamente l’apertura dello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni su una decisione assunta durante la gara. Spogliatoio aperto solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        non risulta veritiera l’affermazione secondo la quale lo spogliatoio sarebbe stato aperto solo con l’intervento delle forze dell’ordine;

-        la questura di Belluno ha escluso la sussistenza di problemi di ordine pubblico e la circostanza che lo spogliatoio sarebbe stato aperto solo in seguito al loro intervento;

-        l’allenatore della società ricorrente ha rilasciato una dichiarazione dinanzi al legale della società, con la quale attesta che lo spogliatoio era aperto mentre la terna arbitrale e il sig. Polzotto si dirigevano verso detto locale;

-        se ritardo vi è stato, lo stesso è durato al massimo 30 secondi a causa di una discussione in atto, che riguardava le dichiarazioni scurrili fatte dall’arbitro nei confronti del sig. Polzotto e non per problemi legati alla gara, che la Ital-Lenti di Belluno aveva vinto per 3 a 0.

Con ordinanza istruttoria del 16.2.2018, la CSAN ha sospeso la sanzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento puntuale della dinamica dei fatti.

La Procura Federale con nota n. 9985 GP/LLP/AC dell’11.4.2018, ha tramesso la relazione di accertamento delle modalità del comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore della squadra Ital Lenti Belluno, sig. Paolo Polzotto.

Il reclamo è parzialmente fondato..

Dalla relazione risulta accertata la situazione di ostacolo alla tempestiva apertura della porta di accesso allo spogliatoio della terna arbitrale a fine gara. Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni del direttore di gara, di entrambi gli assistenti, dell'Osservatore Arbitrale, del dirigente accompagnatore del Calvi Noale e dello stesso dirigente addetto all'arbitro dell'Ital-Lenti A.C. Belluno 1905, che convergono, seppur con sfumature diverse, sulla citata circostanza.

Per stabilire l’arco temporale in cui è rimasto chiuso lo spogliatoio, la Procura Federale si è basata sulla documentazione in atti, ed in particolare ha preso in esame il referto arbitrale e il documento rilasciato dalla Questura di Belluno, su richiesta della Ital-Lenti A.C.  Belluno  1905  e allegato dalla società al ricorso promosso presso CSAN.

Dal rapporto di gara redatto dall'arbitro, in corrispondenza dell'indicazione "Ora della Fine" vi è l'annotazione 16,20.

La Questura di Belluno ha affermato: "Il responsabile del servizio, sentito in ordine all'episodio descritto, ha riferito che alle ore 16,30 circa venne richiesta dal commissario esterno la presenza delle forze dell'ordine all'interno degli spogliatoi, in quanto la terna arbitrale non poteva

accedere immediatamente agli stessi a seguito di una discussione con un dirigente dell'A.C. Ital Lenti Belluno. All'arrivo del contingente in servizio, gli  operatori  intervenuti  constatarono  che  gli arbitri erano già all'interno dello spogliatoio e la situazione risultava tranquilla”.

Da una lettura attenta della predetta documentazione risulta che dalle ore 16,20, termine della gara, si è giunti fino alle ore 16,30 circa allorquando giunge la richiesta di assistenza agli agenti tutori dell'Ordine, puntualizzando ovviamente, che la richiesta di assistenza non equivale ancora all’effettivo intervento delle predette Forze dell'Ordine all'interno degli spogliatoi.

Ciò considerato, appare lecito e ragionevole sostenere che si è distanti dall’arco temporale di 30 secondi, ipotizzato dalla società.

In ogni caso, si è in presenza di un ritardo molto contenuto, per cui si ritiene che la sanzione debba essere ridotta nei termini del presofferto.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ital-Lenti A.C. Belluno 1905 di Belluno riduce la sanzione dell’inibizione nei termini del presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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