F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/GRANATA DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

RICORSO DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/GRANATA

DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

 

Con ricorso del 12.10.2018, previo preannuncio dell’11.10.2018, la società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 10.10.2018 (Com. Uff. n. 31) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Potenza Alessandro (allenatore della 1^ squadra) la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara perché, nel corso dell’incontro Fidelis Andria/Granata  1924 del 7.10.208 (Campionato di Serie D – Girone H) “allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo dell’Ufficiale di gara”.

Il provvedimento è stato assunto sulla base del referto arbitrale, dal quale risulta che “al 13° del 2T ho allontanato il sig. Potenza Alessandro (allenatore Fidelis Andria) perché dopo precedenti richiami verbali continuava a protestare in seguito ad una mia decisione urlando e allargando le braccia. Dopo averlo allontanato si rivolgeva nei miei confronti dicendo “mettiti gli occhiali”.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio allenatore, anche in considerazione del fatto che il direttore di gara, distante circa 25 metri dalla panchina, sarebbe incorso in errore nell’individuazione dell’autore delle proteste, probabilmente a ciò indotto dalla circostanza che esso allenatore era l’unico della panchina ad essere in piedi ed a sbracciarsi. Solo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il medesimo avrebbe pronunciato la frase incriminata, peraltro non irriguardosa e comunque giustificata dallo stato  di tensione nervosa.

Il reclamo appare fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che non è in contestazione la pronuncia dell’espressione “mettiti gli occhiali” rivolta al direttore di gara, di cui non può negarsi la portata, seppure lievemente, irriguardosa, appare tuttavia appare verosimile la  ricostruzione del fatto così  come operata dalla reclamante o, comunque, la percezione che ne avrebbe avuto l’allenatore, e cioè che l’arbitro avrebbe erroneamente individuato in colui che si sbracciava anche l’autore delle proteste verbali. La frase incriminata, pertanto, sarebbe da porre in diretta correlazione con l’ingiusto (ancorchè, si ripete, solamente percepito come tale) allontanamento dal campo.

Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre un’attenuazione della sanzione, che può contenersi nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Barletto-Andria-Trani riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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