F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 053/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

 

RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CONTI ANDREA SEGUITO  GARA  CAMPIONATO  PRIMAVERA  1  TIM  MILAN/CHIEVO  VERONA  DEL  3.11.2018  (Delibera  del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, la AC Milan ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al proprio calciatore, Andrea Conti “perché, raggiunto l’Arbitro presso il suo spogliatoio al termine della gara, impediva al medesimo di chiudere la porta che colpiva con due pugni; e per avere, nella medesima circostanza, rivolto all’Arbitro una espressione ingiuriosa ed elevato grida che cessavano solo dopo i numerosi inviti del medesimo Direttore di gara”.

La società ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata,  la riduzione ad una sola giornata.

La Società reclamante essenzialmente ha dedotto, attraverso i propri motivi di gravame, la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

Il Conti, infatti, secondo la reclamante, si è recato effettivamente a parlare con l’arbitro davanti al suo spogliatoio, ma, in quell’occasione, non ha mai alzato la voce, non ha usato alcun tono minaccioso, non ha utilizzato i pugni né picchiati sulla porta e non ha, soprattutto, detto la frase “sei un ridicolo, vergognati”.

Al contrario la reclamante, anche attraverso il deposito di dichiarazioni rese da alcuni calciatori facenti parte della squadra Primavera della A.C. Milan, ha dedotto che l’Arbitro, durante la gara, ”si è reso responsabile di continue, reiterate e gravi provocazioni nei confronti di detti calciatori, attraverso l’uso di espressioni gratuitamente e gravemente offensive e derisorie”.

Ferma restando la fede probatoria privilegiata che assiste i referti di gara, è bene evidenziare che l’Arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte, ha confermato la dinamica delle condotte poste in essere dal Conti, la cui natura antiregolamentare è incontestabile.

Oltretutto, le dichiarazioni allegate ai motivi di doglianza, ai limiti dell’ammissibilità, si riferiscono a circostanze estranee alle condotte sanzionate e, comunque, il contenuto delle stesse non può costituire né esimente, né attenuante, dei censurabili comportamenti posti in essere dal Conti.

Pertanto, questa Corte ritiene che non possa essere accolta la domanda di annullamento e/o di riduzione della sanzione di che trattasi, avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la stessa in modo adeguato alla portata complessiva delle condotte tenute, nel caso di specie, dal calciatore Andrea Conti.

Si conferma, conseguentemente, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, da scontarsi in base a quanto di seguito specificato.

Invero, pur nella incertezza della normativa, di cui si auspica una riforma finalmente chiarificatrice in merito alla competizione in cui scontare la sanzione comminata, eventualmente anche attraverso l’inserimento della squalifica a tempo, da affidare al potere discrezionale del giudice/dei giudici; tuttavia, ai fini della risoluzione del caso in esame, relativa ad un tesserato della prima squadra, che ha riportato la squalifica nel CAMPIONATO “PRIMAVERA”, cui ha partecipato in quanto fuori quota, occorre avere riguardo a due principi, nel tempo affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, quello di specificità e quello di effettività.

 

In base al primo la sanzione deve essere scontata nella competizione in cui essa è maturata; il secondo, invece, vuole garantire l’effettiva applicazione della sanzione. Alla luce dei sopra richiamati principi, che vanno coordinati tra loro, la squalifica inflitta al Conti dovrà essere scontata nel CAMPIONATO “PRIMAVERA”; tuttavia, se al termine del campionato la sanzione non fosse stata interamente scontata il residuo della sanzione dovrà essere patito nelle competizioni della squadra di effettiva appartenenza, vale a dire la prima squadra.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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