2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 053/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 049/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.11.2018 INFLITTA AL SIG. MALDINI PAOLO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.11.2018 INFLITTA AL SIG. MALDINI PAOLO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM MILAN/CHIEVO VERONA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 6.11.2018)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, la AC Milan ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al proprio dirigente, Sig. Maldini Paolo “per avere, al termine della gara, fatto ingresso nello spogliatoio del Direttore di gara, sebbene non autorizzato dal medesimo, e rivolto allo stesso Arbitro un’espressione offensiva”.

La società ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione e, in via subordinata,  la riduzione a tre giorni di inibizione.

La Società reclamante essenzialmente ha dedotto, attraverso i propri motivi di gravame, la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara nel proprio referto.

Il Sig. Maldini, infatti, secondo la reclamante, si è recato effettivamente a parlare con l’arbitro ma non è mai entrato nello spogliatoio né il direttore di gara gli ha mai chiesto di uscire dallo stesso. Inoltre, il tesserato, ha utilizzato toni calmi, serbando massimo rispetto, e non ha profferito espressioni ingiuriose, ma al più debolmente irriguardose.

La reclamante, anche attraverso il deposito di dichiarazioni rese da alcuni calciatori facenti parte della squadra Primavera della A.C. Milan, ha, altresì, dedotto che l’Arbitro, durante la gara, ”si è reso responsabile di continue, reiterate e gravi provocazioni nei confronti di detti calciatori, attraverso l’uso di espressioni gratuitamente e gravemente offensive e derisorie”, proprio in ordine alle quali il Sig. Maldini si era recato dal Direttore di gara per chiedere spiegazioni. Dette dichiarazioni, ai limiti dell’ammissibilità, si riferiscono a circostanze estranee alle condotte sanzionate e il contenuto delle stesse non può, di per sé, costituire né esimente né attenuante dei comportamenti attribuiti al Sig. Maldini.

Quanto alle specifiche condotte poste in essere dal dirigente del Milan, ferma restando la fede probatoria privilegiata che assiste i referti di gara, è bene evidenziare che l’Arbitro, sentito telefonicamente da questa Corte, pur confermando la dinamica dei fatti, la cui natura antiregolamentare è incontestabile, ha tuttavia precisato che il tesserato ha tenuto un contegno pacato.

Pertanto, questa Corte, in considerazione di quanto sopra evidenziato, ritiene di poter rideterminare la sanzione di che trattasi nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano ridetermina la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Commuta il residuo nell’ammenda di € 1.000,00.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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