F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 62/CSA del 7 Dicembre 2018 RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. ILICIC JOSIP SEGUITO GARA EMPOLI/ATALANTA DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTE AL CALC. ILICIC JOSIP SEGUITO GARA EMPOLI/ATALANTA DEL 25.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 87 del 27.11.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara calciatore Ilicic Josip.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Empoli/Atalanta disputato il 25.11.2018, il calciatore Ilicic Josip protestava nei confronti degli Ufficiali di gara; al 39° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolgeva al Direttore di gara espressioni irriguardose accompagnate da gesto plateale.

Avverso tale provvedimento la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 28.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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