F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/FIORENTINA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

 

RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI  DELL’AMMENDA  DI  €  5.000,00  E  DELLA  SQUALIFICA  PER  UNA  GIORNATA  INFLITTE  AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/FIORENTINA DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018)

Il signor Walter Mazzarri ricorreva a questa Corte avverso la sanzione dell’ammenda di  € 5.000,00 e della squalifica di 1 giornata effettiva di gara inglittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018.

Tali sanzioni gli venivano inflitte seguito gara Torino/Fiorentina del 27.10.2018 per avere, entrando sul terreno di gioco al 29^ del primo tempo, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale. Il Mazzarri, riportato a fatica da un proprio dirigente all'interno dell'area tecnica, inoltre si divincolava e perdurava nell'atteggiamento provocatorio nei confronti degli ufficiali di gara; alla notifica del provvedimento di allontanamento, tardava l'uscita da recinto di gioco contestando tale decisione ancora con plateale gestualità; infine, mentre si dirigeva nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ritornava sui suoi passi per rivolgere al quarto ufficiale, ad alta voce, il proprio disappunto.

Il tutto, essendo già diffidato.

Con  il  gravame,  pervenuto  il  30.10.2018,  il  reclamante  avversava  la  decisione  suindicata, invocandone la riduzione (trasformando la squalifica in ammonizione con diffida, o in subordine, trasformandola nella sola ammenda), in considerazione 1) dell'insussistenza della plateale e aggressiva protesta contestatagli nei confronti del Direttore di gara, al quale assume invece di aver inteso solo chiedere spiegazioni, con comportamento definibile al massimo irriguardoso e non già ingiurioso, 2) di non ricordare di aver rivolto al quarto ufficiale le frasi contestate dal Giudice sportivo, che comunque non trovano riscontro in un referto redatto dal quarto ufficiale medesimo (bensì solo in quello del Direttore di gara, che era però in qual momento fisicamente distante), e, infine, 3) avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi o perfino più gravi (ove altro allenatore si era distinto in atteggiamento minaccioso, tentando di entrare a contatto fisico con il Direttore di gara).

All'udienza, compariva il legale del ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del gravame. Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare.

Per un verso perché, perché una plateale e aggressiva protesta nei confronti del Direttore di gara come quella - per le sue peculiari forme di espressione e la sua intensità - tenuta dal Mazzarri, non può non essere meritevole di squalifica. Occorre in proposito evidenziare, secondo questa Corte, che, specie in determinati contesti, il linguaggio del corpo finisce con l'avere una valenza espressiva del tutto assimilabile a quella del dire.

Questa assimilabilità spiega per conseguenza effetto anche sotto il profilo sanzionatorio.

Per le modalità, platealmente e fisicamente vibranti, con cui il Mazzarri ne ha fatto in concreto uso nella vicenda per cui è causa, quel linguaggio si pone ben oltre la soglia della irriguardosità, considerando anche l'effetto determinato, ben colto colto dal referto arbitrale nella parte in  cui specifica che quanto sopra illustrato ha accresciuto il clima di ostilità del pubblico nei confronti della direzione di gara.

Da questo punto di vista, per come in concreto è stato espresso, il dissenso ostentatamente manifestato dal Mazzarri appare fra l'altro strutturalmente incompatibile con la semplice richiesta di spiegazioni prospettata dalla difesa nel reclamo e all'udienza.

E' da aggiungere, per completezza, che il Mazzarri era, al momento dei fatti in contestazione, già diffidato, per condotte analoghe.

Riguardo invece alla circostanza che il Mazzarri non rammenti di aver rivolto al quarto ufficiale le frasi contestate dal Giudice sportivo, inconferente risulta, ad avviso di questa Corte, l'argomento che esse non hanno trovato riscontro in un referto redatto dal quarto ufficiale. Come chiarito nel proprio referto dal Direttore di gara, le frasi di contestazione della direzione di gara rivolte al quarto ufficiale sono state infatti pronunciate dal Mazzarri ad alta voce (nella parte finale del plateale comportamento tenuto), come tali udibili anche a distanza.

Infine, pur avuto riguardo al trattamento afflittivo disposto dalla giustizia sportiva, nei precedenti richiamati nel gravame, con riferimento ad episodi analoghi (ma non del tutto coincidenti), la sanzione comminata (incluso il presofferto) appare equa e proporzionata ai comportamenti in contestazione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Mazzarri Walter.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it