F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DEI SIGG.RI BOGGIANI ANDREA E BERTUCCI STEFANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. MATTEO BOGGIANI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES LIGORNA/SANREMO DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 24.10.2018)

RICORSO DEI SIGG.RI BOGGIANI ANDREA E BERTUCCI STEFANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. MATTEO BOGGIANI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES LIGORNA/SANREMO DEL 20.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 24.10.2018)

I sig. Boggiani Andrea  e Bertucci  Stefania, genitori del minore Matteo  Boggiani, appellano la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con riferimento alla gara del campionato juniores Ligorno/Sanremo del 20.10.2018, ha inflitto all’indicato minore, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Il Collegio, nel corso dell’udienza, ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro, che ha precisato che il calciatore ha inferto la manata, di cui alla sanzione irrogata, al solo fine di liberarsi dell’avversario, senza alcuna intenzione violenta.

Per cui la Corte, valutato esattamente il fatto contestato, in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Boggiani Andrea e Bertucci Stefania, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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