F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DELL’UNIONE SPORTIVA LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

RICORSO DELL’UNIONE SPORTIVA LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Carpi/Lecce, disputato in data 2.12.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 alla Società U.S. Lecce S.p.A. “per avere, i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e numerosi fumogeni, recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b)”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società U.S. Lecce S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, anche la “Società”), la quale eccepisce in primis che il provvedimento del Giudice Sportivo sarebbe fondato su un errato ed insufficiente apprezzamento dei fatti, ciò in quanto: i) la Relazione dei Collaboratori della Procura Federale attesterebbe che il materiale pirotecnico lanciato dai sostenitori del Lecce è ricaduto non sul terreno di gioco, bensì sul recinto di gioco; ii) la stessa Relazione redatta dai Collaboratori della Procura Federale si rivelerebbe lacunosa, poiché non sarebbe stata offerta una “rappresentazione almeno approssimativa del numero complessivo” di fumogeni scagliati.

La Società deduce, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente ricondotto i fatti contestati nell’ambito dell’art. 14 C.G.S. (Responsabilità per fatti violenti dei propri sostenitori), mentre la fattispecie de quo sarebbe espressamente disciplinata dall’art. 12, comma 3, C.G.S. A parere della ricorrente, “tale erronea qualificazione operata se, da un lato non incide sull’affermazione di responsabilità, dall’altro non può che essere valuta […] nell’ottica della dosimetria della sanzione applicata”.

Infine, la ricorrente contesta l’incongruità della sanzione irrogata, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la Società non avrebbe potuto giovarsi delle circostanze attenuanti previste dalle lettere a) ed e) dell’art. 13, comma 1, C.G.S., in quanto gli oneri di organizzazione dell’evento e di predisposizione di strumenti di controllo e prevenzione di fatti illeciti sarebbero a carico della società che ospita l’evento, e non della società ospite. Rilevando, altresì, come, nei giorni seguenti allo svolgimento dell’incontro Carpi- Lecce, la stessa Società ha successivamente provveduto a inoltrare un comunicato ufficiale per stigmatizzare la condotta dei propri sostenitori, la ricorrente chiede, quindi, la riduzione della sanzione irrogatale.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 21 dicembre 2018, nessuno è comparso in rappresentanza della Società ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l’odierno ricorso sia privo di fondamento.

Per una migliore chiarezza espositiva, è opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi del ricorso.

A tal proposito, deve in primo luogo precisarsi che, a parere di questa Corte, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato le condotte contestate come fatti violenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 C.G.S.. Difatti, in base a costante orientamento di questa Corte, il lancio di fumogeni, petardi, bengala e simili sul terreno di gioco, nel recinto di gioco ovvero nel settore occupato dalla tifoseria avversaria,  costituisce  una  condotta  potenzialmente  idonea  ad  attentare  all’integrità  fisica  altrui, rivestendo, perciò, una portata ben più grave rispetto all’ipotesi di mera introduzione ed utilizzazione degli stessi materiali pirotecnici sanzionata dall’art.12, comma 3, C.G.S..

Quanto detto trova conferma dal confronto delle rubriche degli stessi art. 12 e 14 C.G.S. mentre, infatti, l’art. 12 è dedicato alla “Prevenzione di fatti violenti”, viceversa l’art. 14 C.G.S. tratta della “Responsabilità per fatti violenti”, potendosi ascrivere a tale seconda fattispecie qualunque condotta posta in essere dai propri sostenitori da cui possa derivare anche solo in via potenziale un pericolo per l’incolumità fisica altrui.

Alla luce di tale premessa, si rivela priva di fondamento anche l’ulteriore censura sollevata dalla Società ricorrente con riguardo alla decisione del Giudice Sportivo. Infatti, al di là della mera discordanza letterale tra  il referto dei  Collaboratori della Procura Federale e  quanto riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, appare palese e non seriamente contestabile che il lancio dei fumogeni nel recinto di gioco – al pari del lancio degli stessi materiali diretto verso il terreno di gioco – costituisce una condotta violenta e pericolosa, in quanto potenzialmente idonea ad arrecare danni fisici ai giocatori, collaboratori tecnici e tesserati delle squadre, nonché agli assistenti del direttore di gara, ai giornalisti, fotografi e agli addetti alla sicurezza che occupano il bordo del campo durante lo svolgimento dell’incontro sportivo.

Né, del resto, può dubitarsi che l’indicazione, contenuta nel medesimo referto di gara, circa il carattere plurimo e ripetuto dei lanci di fumogeni non sia di per sé sufficiente a consentire al Giudice Sportivo di apprezzare, con piena cognizione di causa, la gravità della condotta contestata. Sul punto, è sufficiente richiamare, ex multis, i provvedimenti sanzionatori irrogati nella stagione in corso rispettivamente nei confronti della stessa Società ricorrente (Com. Uff. n. 47 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B del 23/10/2018, con il quale l’U.S. Lecce S.p.A. è stata sanzionata “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala”) e della società A.S. Roma S.p.A. (Com. Uff. n. 59 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, del 2/10/2018, con il quale la società A.S. Roma S.p.A. è stata sanzionata “per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco”).

Infine, non merita accoglimento nemmeno l’ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione – asseritamente – incongrua della sanzione pecuniaria alla luce delle circostanze di fatto e della condotta tenuta dalla Società ricorrente nel caso di specie. A tacer d’altro, è doveroso osservare che il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione irrogata, ha debitamente tenuto conto dello stato di recidiva in cui versa la Società ricorrente, atteso che, nella sola stagione 2018/2019, quest’ultima è stata sanzionata ben sette volte per fattispecie analoghe.

Per questi  motivi,  la  C.S.A.  respinge  il ricorso  come  sopra proposto  dalla  società Unione Sportiva Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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