F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. SRNA DARIJO SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. CEPPITELLI LUCA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. SRNA DARIJO SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

 

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ; AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

 

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

 

RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. CEPPITELLI LUCA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

Con atto, spedito in data 12.12.2018, la Società Cagliari Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 dell’11.12.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cagliari/Roma, disputatasi in data 8.12.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Srna Dario, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Cagliari Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo, relativamente:

- alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a carico della medesima Società, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto, durante la gara,  dal Presidente della stessa;

- alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a carico della medesima Società, per avere i suoi sostenitori intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara;

- alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 6.500,00 a carico del calciatore della Società ricorrente, Ceppitelli Luca;

- alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore della predetta Società, Srna Dario;

- alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida a carico del Presidente della Società ricorrente, Giulini Tommaso.

Preliminarmente, questa Corte evidenzia come la Società ricorrente abbia, in modo singolare, preannunciato la proposizione di reclamo solo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore della predetta Società, Srna Dario, inviando, poi, i motivi di reclamo riferiti, invece, a tutte le sanzioni, comminate dal Giudice Sportivo alla medesima Società o a tesserati della stessa con riferimento alla gara Cagliari/Roma, disputatasi in data 8.12.2018.

Tale condotta non sembra, tuttavia, potersi sanzionare con una pronuncia di inammissibilità dei ricorsi in appello, ulteriori rispetto a quello di cui al preannuncio di reclamo, atteso che la Società ricorrente ha trasmesso i motivi di appello entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo.

Ciò premesso, questa Corte, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, ritiene che gli stessi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta di utilizzo, da parte di questa Corte, delle immagini televisive, non può che ribadirsi, ancora una volta, quanto più volte affermato da questa Corte ovvero che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno.

L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo  per condotte  particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.

Ciò posto, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro, nel rapporto dell’Assistente Arbitrale  e  nei rapporti dei rappresentanti della Procura Federale che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati e dal pubblico durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal Presidente Giulini e dai calciatori, Srna Dario e Ceppitelli Luca; lo stesso dicasi per i comportamenti tenuti dai sostenitori della Società ricorrente.

Seguendo l’ordine dei motivi di  ricorso, si evidenzia che la  condotta, posta in essere dal calciatore Srna nei confronti del Direttore di Gara; non possa che essere qualificata come ingiuriosa; il rivolgere all’indirizzo dell’Arbitro le parole “Ma va affanculo” non può, in alcun modo, essere qualificata come una mera manifestazione di protesta. A ciò si aggiunga che il calciatore Srna, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura del definitivo pareggio da parte della squadra del Cagliari; condotta, quest’ultima, particolarmente grave perché ha inficiato l’effettività della sanzione dell’espulsione..

Lo stesso dicasi per il calciatore Ceppitelli. Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava “faccia a faccia” all’Arbitro in modo minaccioso; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era solo di protesta.

A ciò si aggiunga il fatto che il calciatore Ceppitelli ha anche rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose o, comunque, gravemente irriguardose; duplicità di condotte che giustifica ampiamente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; il calciatore, Ceppitelli, peraltro, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura  del  definitivo pareggio da parte della squadra del Cagliari; condotta, quest’ultima, particolarmente grave perché, come più sopra evidenziato con riferimento all’identico comportamento, tenuto dal calciatore Srna. ha inficiato l’effettività della sanzione dell’espulsione..

Quanto alla condotta del Presidente della Società ricorrente, sig. Giulini, questa Corte rileva come la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 sia ampiamente giustificata dalla condotta posta in essere dallo stesso, il quale, non iscritto  in distinta, è entrato nel recinto di giuoco, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, addirittura, sarebbe entrato nel terreno di giuoco per alcuni metri, come segnalato nel proprio rapporto dall’Assistente Arbitrale.

Quanto, infine, alle sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti della Società ricorrente per le condotte poste in essere dal Presidente e dai sostenitori della stessa, questa Corte ritiene che i motivi di ricorso non sia assolutamente tali da giustificare neppure una riduzione delle stesse.

Per questi motivi la C.S.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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