F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018 RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’ 11.02.2019 INFLITTA AL SIG. DE GASPERI MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA IL 10.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 dell’11.12.2018)

RICORSO  DEL  BRESCIA  CALCIO  AVVERSO  LA  SANZIONE DELL’INIBIZIONE  FINO  ALL’  11.02.2019 INFLITTA AL SIG. DE GASPERI MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA IL 10.12.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 dell’11.12.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

- Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 11.12.2018, con la quale è stata inflitta al medico del Brescia Calcio signor Maurizio De Gasperi la sanzione della squalifica  fino all’11.2.2019 in seguito alla gara Salernitana/Brescia  del 10.12.2018 “per avere, al 43° del primo tempo, mentre tentava di entrare sul terreno di giuoco senza autorizzazione, al fine di prestare soccorso ad un giocatore della propria squadra, reagito al richiamo del Quarto Ufficiale poggiando la mano sul braccio dello stesso e spingendolo; sanzione applicata ex art. 19 comma 4 ter lettera a.1.”;

- Esaminato il ricorso presentato in data 13 dicembre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

- Appurato che nel rapporto dell’assistente del direttore di gara, signor Francesco Fourneau, si legge che “al 43’ del 1° tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far allontanare dal recinto di giuoco il sig. De Gasperi Maurizio, medico della società Brescia, in quanto si recava verso la linea mediana della panchina ospitante e giunto in tale punto faceva per entrare sul terreno di giuoco per curare un giocatore rimasto a terra senza tuttavia aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte dell’arbitro. Al mio richiamo di non entrare reagiva poggiando la sua mano sul mio braccio e spingendomi via senza tuttavia usare eccessiva forza”;

- Tenuto conto che, nel ricorso proposto, la società Brescia Calcio, dopo avere sostenuto, in via principale, che al medico dr. De Gasperi, per il comportamento mantenuto in occasione dell’episodio in questione e per la oggettiva tenuità del fatto, è stata erroneamente contestata una condotta gravemente irriguardosa, dovendosi escludere addirittura la qualificazione di  tale  comportamento quale condotta (meramente) irriguardosa, per quindi concludersi con l’annullamento della sanzione inflitta, ha comunque chiesto che, in subordine, la sanzione venga rideterminata in ragione della modestia oggettiva dell’episodio;

- Constatato che la condotta ascritta al medico del Brescia Calcio risulta essere descritta nel rapporto dell’assistente del direttore di gara il quale mai ha fatto riferimento a violenza fisica, limitandosi a riferire di aver subito pressione sul suo braccio provocata dalla mano su di esso appoggiata dal dr. De Gasperi e specificando, sempre nel predetto rapporto, che l’azione si è svolta senza l’uso di “eccessiva forza” (in realtà, da quello che si comprende leggendo il racconto dell’assistente, il medico ha posto in essere il descritto comportamento al solo scopo di allontanare da sé l’assistente di gara che gli impediva l’ingresso in capo al fine di assistere un giocatore della squadra prima di avere ricevuto l’autorizzazione da parte del direttore di gara);

- Ritenuto che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal dr. De Gasperi “irriguardosa” se ne può escludere la “gravità”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor Maurizio De Gasperi la sanzione della inibizione per il periodo già scontato fino alla data di pubblicazione della presente decisione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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