F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL CALCIATORE FIORETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI CALCIO/PORTICI DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE FIORETTI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO  GARA CASTROVILLARI CALCIO/PORTICI DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Con il gravame, pervenuto il 22.1.2019, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Il reclamante ne invocava la riduzione, in considerazione essenzialmente dell'automatismo del gesto e dell'assenza di premeditazione, del contesto dinamico (nell'immediatezza di un fallo subito) in cui la frase contestata è stata pronunciata (neppure per intero, secondo la memoria difensiva), e, infine,  della  circostanza,  confortata  da  dichiarazioni  rese  a  mezzo   stampa  dalla  società   di appartenenza del calciatore avversario, che quest'ultimo non si sarebbe sentito offeso dalle parole profferite dal Fioretti.

All'udienza, comparivano il reclamante, assistito dal suo difensore.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare, perché la frase nella specie contestata ha in effetti - diversamente da altre situazioni, non sempre di univoco significato - un chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza, oggettivato nelle parole pronunciate. Né potrebbe rilevare in senso contrario, ai fini della invocata riduzione della sanzione comminata, una eventuale non corrispondenza delle stesse alla reale intenzione di chi le ha in concreto profferite, per la loro intrinseca gravità e in ragione del minimo edittale fissato dall'art. 11, comma 2, C.G.S.. Di tal ché deve escludersi che possano nella specie ravvisarsi i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la  C.S.A.  rigetta il reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fioretti Simone.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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