F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL CALCIATORE PIOVANELLO ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCATALDESE/BARI DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE PIOVANELLO ENRICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCATALDESE/BARI DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 16.01.2019)

Con il gravame, pervenuto il 23.1.2019, il reclamante avversava la sanzione suindicata inflittagli perché veniva espulso al 44' del secondo tempo dalla panchina (ove sedeva in quanto sostituito al 42' del secondo tempo) per essere entrato in campo a gioco fermo spintonando un  calciatore  della squadra avversaria.

Il reclamante ne invocava la riduzione, in considerazione essenzialmente di un dedotto scambio di persona, nell'ambito di una situazione di parapiglia che ha visto coinvolti circa 10 calciatori, proprio in prossimità della panchina, in conseguenza di un episodio di gioco falloso. In particolare, nella memoria difensiva si deduceva che il Piovanello non sarebbe mai venuto a contatto con un calciatore avversario, e, anzi, non avrebbe mai neppure superato l'ufficiale di linea.

All'udienza, alcuno compariva, e la Corte procedeva ad audire l'ufficiale di linea autore del rapporto da cui origina la contestazione.

Ad avviso della Corte, il gravame - ogni aspetto considerato - è parzialmente da accogliere, perché nell'ambito dell'incontestato parapiglia scatenato dal su richiamato episodio di gioco falloso, proprio in prossimità della panchina, appare non certa l'entità del gesto sanzionato attribuito al Piovanello. Di tal ché si  ravvisano sussistenti i presupposti per addivenire alla mitigazione della sanzione inflitta, che viene per conseguenza ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

In ragione di tutto quanto precede, e nei suesposti termini, la  C.S.A. accoglie parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piovanello Enrico riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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