F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA XIV DECIMOQUARTO/AREZZO DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019)

RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  ROMA  XIV  DECIMOQUARTO/AREZZO  DEL  13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52/DCF del 17.01.2019, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla Società Roma XIV Decimoquarto.

Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato il ritardo dell’inizio della gara contro la Arezzo C.F., disputatasi al Salaria Sport Village di Roma il 13.1.2019.

Contro tale provvedimento la Società ha sporto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.1.2019, deducendo i seguenti motivi:

- indicazione nel referto arbitrale delle 15:10 come orario d’inizio, che, per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 91 CSA del 16.2.2018 A.S.D. Isola Capo Rizzuto) viene considerato un ritardo molto lieve;

- indicazione nel medesimo referto dei motivi di tale trascurabile dilazione (“perché la gara precedente, giocatasi sul medesimo campo, è terminata alle 15:05”), ragion per cui lo stesso direttore di gara ha riconosciuto l’assenza di responsabilità in capo alla Società reclamante, in quanto è noto che quei campi sono utilizzati da più squadre dalla mattina al pomeriggio.

Conclusivamente la Società chiede la revoca dell’ammenda. Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risultano confermati gli orari indicati nel reclamo.

Quindi, il ritardo con il quale è iniziata la gara appare molto lieve, appena 5 minuti, e non è degno di sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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