F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ROMA XIV DECIMOQUARTO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019)
RICORSO DELLA ROMA XIV DECIMOQUARTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA ROMA XIV DECIMOQUARTO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL 13.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 53/DCF del 17.01.2019, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla Società Roma XIV Decimoquarto.
Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato il ritardo dell’inizio della gara della sua squadra primavera contro la Roma Calcio Femminile, disputatasi al Salaria Sport Village di Roma il 13.1.2019.
Contro tale provvedimento la Società ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 22.1.2019, deducendo i seguenti motivi:
- indicazione nel referto arbitrale delle 17:20 come orario d’inizio della gara, che in realtà era prevista per le 17:00;
- inattendibilità della ricostruzione cronologica dell’arbitro perché la gara sarebbe terminata alle 19:05 e non alle 19:10;
- segnalazione che la squadra primavera è entrata sul terreno di gioco immediatamente dopo la gara della prima squadra, che si è conclusa alle 16:54, ragion per cui non è possibile che siano trascorsi ben 26 minuti tra l’uscita delle prime due squadre e l’entrata delle altre due primavere.
Conclusivamente la Società chiede la revoca dell’ammenda. Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.
Per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo Com. Uff. n. 91 CSA del 16.2.2018 A.S.D. Isola Capo Rizzuto) quello indicato nel referto arbitrale, prescindendo da eventuali errori materiali nella redazione dello stesso, può esser considerato un ritardo molto lieve e comunque si tratta di una dilazione derivante dallo slittamento dell’orario di inizio della precedente partita.
In definitiva, quello per cui è causa costituisce un ritardo ereditato dall’odierna reclamante, perché su quel campo si disputano consecutivamente più partite, ragion per cui si ritiene incongrua la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Roma XIV Decimoquarto di Roma annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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