F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 89/CSA del 1 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018)

In data 22.12.2018 la società Riozzese presentava ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale, visti gli art. 17 C.G.S. e 53 NOIF, veniva sanzionata con «la perdita della gara con il punteggio di 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di € 500,00 quale prima rinuncia», in quanto la società in parola non si era presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa per la gara Atletico Oristano/Riozzese del 16.12.2018.

Il sodalizio lombardo in primo grado aveva presentato una memoria nella quale si rappresentava una presunta causa di forza maggiore dovuta ad un tempo di attesa superiore per le operazioni di controllo e sicurezza all’aeroporto di Orio al Serio. Tuttavia, esaminati gli atti, il Giudice Sportivo riteneva che la documentazione pervenuta rappresentasse soltanto dichiarazioni di parte, senza che vi fosse nessun atto di conferma della società aeroportuale, non condividendo pertanto le argomentazioni poste dalla Riozzese.

In data 18.1.2019, la società lombarda, costituitasi in giudizio, anche innanzi a questa Corte, sosteneva che la compagine, pur essendo arrivata per tempo per espletare le consuete operazioni di imbarco all’aeroporto e pur avendo fin da subito evidenziato ai responsabili dello scalo la lentezza delle operazioni di controllo, si trovava impossibilitata a salire sul velivolo. Immediatamente dopo avvisava gli organi competenti dell’impedimento e, nello specifico il dott. Polidori, vice segretario del Dipartimento Calcio femminile, nonché il vice presidente dell’ACF Oristano, sig. Emilio Naitza.

Questa Corte, letti gli atti, ha ritenuto di sospendere il procedimento per attendere ulteriore documentazione dallo scalo bergamasco che attestasse il disguido, rinviando la trattazione al 1.2.2019.

In tale data la Corte, nuovamente riunita, ha constatato la mancanza del documento, in quanto, nonostante numerosi solleciti, i responsabili dell’aeroporto non avevano comunicato alcunché ai rappresentanti legali della società. Ciò nonostante la Riozzese ribadiva la propria posizione, sottolineando la propria buona fede e diligenza nel cercare in tutti i modi di prendere parte alla gara del 16.12.2018. Chiedeva pertanto l’annullamento della sanzione della perdita della gara, con annessa ammenda e penalizzazione di punti 1 in classifica per la stagione in corso.

Da quanto descritto appare chiaro che l’attenzione debba essere rivolta alla possibilità o meno di applicare al caso specifico l’istituto della forza maggiore e dunque che sussistano e siano adeguatamente provati elementi a suffragio di questa tesi.

Norma di riferimento per la fattispecie che occupa, dunque, è l’art. 55 delle NOIF, a tenor del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore».

La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare  una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto.

Orbene, nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non  può  resistere  e che lo  determina,  contro  la  sua volontà ed  in  modo  inevitabile, al compimento di un’azione.

Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle  situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito.

E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa. Tuttavia, l’acquisto dei biglietti per l’intera compagine provato in via documentale, le telefonate e il carteggio per via telematica con gli uffici federali preposti e con i dirigenti della squadra avversaria avvenuto la mattina del 16.12.2018, volte ad avvisare delle difficoltà riscontrate all’imbarco della squadra, nonché le ripetute richieste di fornire spiegazioni sull’accaduto rivolte alla società aeroportuale, pur senza esito, ad avviso di questa Corte denotano la buona fede del sodalizio lombardo, e dunque un atteggiamento diligente al di là dell’evento fortuito.

È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità  in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità  dell’inadempienza  a  quest’ultimo  che,  se  impedito  contro  la  sua  volontà  ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in  relazione  al  nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di  adempiere. 

La  posizione  delle  Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione, da parte del Giudicante, del caso concreto, soprattutto da  un  punto  di  vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù dei tentativi volti a superarli da parte della dirigenza della Riozzese, si ritiene che al sodalizio lombardo non possa, nel  complesso,  essere  rimproverato  un  comportamento  lassista  o  superficiale.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Riozzese di Cerro al Lambro (Milano) annulla le sanzioni inflitte e ordina la disputa della gara di cui in epigrafe.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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