F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018 4. RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/JUVENTUS FC DELL’II.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018)

4.       RICORSO  DEL  FOOTBALL  MILAN  LADIES  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/JUVENTUS FC DELL’II.11.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018)

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva alla SSD Football Milan Ladies la sanzione della  ammenda di

€100,00 “per avere omesso di presentare all’arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente”.

Avverso tale decisione la società Football Milan Ladies ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. chiedendo l’annullamento della sanzione comminata dal predetto Giudicante.

Il reclamo proposto dalla SSD Football Milan Ladies va accolto per le seguenti considerazioni in DIRITTO

La reclamante sostiene di aver prodotto, ai fini del regolare svolgimento della gara Football Milan

Ladies/Juventus F.C. dell’11.11.2018, valevole per la quarta giornata del Campionato Nazionale Primavera

– Girone “1”, tutta la documentazione necessaria (distinte di gara, documenti atlete, PEC con richiesta Forza Pubblica etc…), specificando, inoltre, come nessuna richiesta di integrazione documentale sia stata avanzata dai Direttori di Gara.

A tal fine allega copia della PEC trasmessa in data 12.10.2018 al Commissariato di P.S. “Lorenteggio” sito in Milano alla Via Francesco Primaticcio 3, CAP 20146.

L’art. 4 C.G.S. prende in considerazione le varie forme di responsabilità delle società calcistiche, precisando come le stesse rispondano oggettivamente anche del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Con riferimento a questa forma di responsabilità è stata prevista, infatti, anche una circostanza aggravante: la mancata richiesta della forza pubblica (art. 4, comma 4, C.G.S.).

E’ del tutto evidente come tale responsabilità non sussista nel caso di specie, avendo la reclamante trasmesso al sopracitato Commissariato di P.S. “Lorenteggio”, in data 12.10.2018, la richiesta, ancorché generica, di presenza di Forza Pubblica, in occasione  delle partite casalinghe disputate presso il Centro Sportivo Atletico Milano, sito in Via dei Ciclamini 18 a Milano.

In ragione della prova documentale fornita deve dunque ritenersi che l’assenza di Forza Pubblica, come evidenziata dal Direttore di Gara, non possa essere ascritta alla società reclamante avendo la stessa adempiuto nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento della FIGC.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Football Milan Ladies di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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