F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018 5. RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARRETTA ANTONIO SEGUITO GARA ISERNIA/CASTELFIDARDO DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

5.       RICORSO  DELL’A.S.D.  ISERNIA  F.C.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARRETTA ANTONIO SEGUITO GARA ISERNIA/CASTELFIDARDO

DEL 18.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

 

Con reclamo in data 4.12.2018, la A.S.D. Isernia Football Club ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018, in relazione alla gara Isernia Football Club vs. Castelfidardo del 18.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha squalificato il calciatore Antonio Barretta per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “Per avere lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate effettive di gara.

La società, sostiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore sia eccessivamente gravosa e severa in quanto il gesto sarebbe rimasto relegato alla fase del mero tentativo, senza che il giocatore cui esso era destinato fosse stato, nemmeno parzialmente, attinto.

Sarebbe pertanto applicabile la norma del C.G.S. che sanziona la condotta gravemente antisportiva, art. 19, comma 4, lettera a) e non quella che sanzione la condotta violenta, art. 19, comma 4, lettera b).

Nella riunione del 06 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il fatto di cui trattasi è alquanto grave e merita adeguata risposta sanzionatoria. A nulla rileva la circostanza che lo “sputo” non abbia colpito il calciatore avversario, perché ad integrare la violazione contestata è sufficiente aver sputato contro una persona. Lo sputo, oltre ad essere un  gesto civilmente ignobile, rientra, sul piano sportivo, nella categoria della condotta violenta e come tale viene sanzionato, ai sensi dell’art.19, quarto comma, lett. b), C.G.S., con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, nel caso in esame, proporzionata e congrua rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia

F.C. di Isernia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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