F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 132/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 066/CSA del 14 Dicembre 2018 RICORSO DELLA FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANDONATO MANUEL SEGUITO GARA FERMANA/ALBINOLEFFE DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)

RICORSO DELLA FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIANDONATO MANUEL SEGUITO GARA FERMANA/ALBINOLEFFE

DEL 2.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018)

 

La società Fermana F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Comu. Uff. n. 116/DIV del 4.12.2018, con il quale, a seguito della gara Fermana/Albinoleffe del 2.12.2018 è stata inflitta al calciatore Giandonato Manuel la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara "perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli frasi offensive unite ad espressioni blasfeme (r.A.A.)”

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione in quanto tutto l’accaduto è da ricondurre ad un unico evento temporale e pertanto ha chiesto la riduzione a 2 giornate effettive di gara come già sofferte.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, rileva che le frasi offensive ed espressioni blasfeme sono state reiterate anche dopo l’invito a non usare tali termini offensivi e pertanto rientrano certamente in due momenti distinti e successivi l’uno all’altro.

Inoltre, si tratta di due condotte che ledono due beni differenti, protetti rispettivamente da diverse disposizioni normative.

Ne discende che la violazione delle stesse legittima la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Fermana F.C. di Fermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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