F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 133/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 069/CSA del 4 Gennaio 2019 RICORSO DELLA POL. TAMAI ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRANOVA PIETRO SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

RICORSO  DELLA  POL.  TAMAI  ASD  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TERRANOVA PIETRO SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI

DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del

19.12.2018)

 

Con atto del 21.12.2018 la società Pol. Tamai impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018 infliggeva al calciatore Terranova Pietro la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale sanzione veniva infitta durante l’incontro Cjarlins Muzane/Pol. Tamai del 16.12.2018 “per aver colpito (il Terranova) un calciatore avversario con un pugno”.

Giova premettere doverosamente che, come disposto dal C.G.S., il referto arbitrale ed in tal caso dell’assistente, gode della c.d. “fede privilegiata” e ogni altra ricostruzione dei fatti o degli avvenimenti deve avere un ulteriore valido supporto probatorio.

Dall’esame degli atti ed in particolare dal referto dell’assistente, si evince in modo inequivocabile che il calciatore Terranova a distanza di gioco del pallone colpiva il calciatore avversario n. 4 con un pugno, senza peraltro causare danni fisici.

Pertanto per la gravità dei fatti, pur tenendo presente che l’evento non ha provocato danni fisici all’avversario, può ritenersi congrua la pena infitta dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai ASD di Pordenone

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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