F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CAL. CIURNELLI ALESSIO SEGUITO GARA CANNARA/SERAVEZZA POZZI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

RICORSO  DELL’A.S.D.  CANNARA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CAL. CIURNELLI ALESSIO SEGUITO GARA CANNARA/SERAVEZZA POZZI

DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

 

Con decisione del 14.2.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ciurnelli Alessio dell’A.S.D. Cannara “per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

In particolare, nel referto arbitrale, redatto dal sig. Riccardo Leotta della Sezione di Acireale, si legge che il predetto atleta veniva espulso dal terreno di gioco al quarantunesimo minuto del secondo tempo perché “schiaffeggiava con media forza un avversario, colpendolo sulla faccia (condotta violenta)”.

Propone reclamo Luca Borghi, in qualità di rappresentante p.t. dell’A.S.D. Cannara, per difendere il proprio tesserato, adducendo in sostanza la sproporzionalità della sanzione inflitta a quest’ultimo, che non avrebbe affatto colpito al volto il suo avversario, Pegollo Pietro del Seravezza. Secondo la difesa della reclamante, infatti, il calciatore sanzionato sarebbe corso a recuperare il pallone uscito fuori dal campo lateralmente, al fine di effettuare una rimessa laterale in tempi rapidi, considerando che la sua compagine era in svantaggio. Poiché l’avversario non si posizionava a regolare distanza, a fini ostruzionistici, il Ciurnelli spingeva sulla spalla destra l’avversario, provocandone la caduta, che sarebbe stata accentuata di proposito. Di conseguenza, la società reclamante chiede di mitigare la sanzione irrogata al proprio atleta.

Il ricorso è fondato e, per l’effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto

 

di un contrasto […] frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’àmbito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il Giudice Sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L’art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell’ambito dell’ordinamento penale.

Si discute sulla rilevanza attenuante dell’eventuale provocazione, circostanza che potrebbe rilevare nel caso concreto, in quanto l’avversario, ostacolando la rimessa laterale per perdere tempo, nei fatti ha provocato la reazione del calciatore sanzionato. Si tenga presente che lo stesso avversario, Pegollo Pietro, è stato ammonito proprio per condotta antisportiva. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell’art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subíta» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Ebbene, aderendo a quest’ultimo orientamento che valorizza la circostanza attenuante della provocazione e tenendo conto del fatto che il gesto del Ciurnelli è stato “di media forza” e non ha causato conseguenze rilevanti per l’avversario, questa Corte considera sproporzionata la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato dell’A.S.D. Cannara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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