F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TRIMARCHI ALESSANDRO; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE UNDER 19 LATINA/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DELL’11.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. CIOLI ARICCIA VALMONTONE C5 AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. TRIMARCHI ALESSANDRO; INFLITTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE UNDER 19 LATINA/CIOLI ARICCIA
VALMONTONE DELL’11.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 774 del 12.03.2019)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 774 del 12.3.2019, ha inflitto la sanzione dell’Ammenda di € 600,00 alla Società ASD Cioli Ariccia Valmontone e la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara al calciatore Trimarchi Alessandro.
Come risulta dal referto arbitrale durante tutta la gara venivano profferite da parte del pubblico ospite frasi ingiuriose, offensive e minacciose nei confronti del direttore di gara.
La Società ASD Cioli Ariccia Valmontone con nota del 13 marzo 2019 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Federazione Italiana Gioco Calcio con nota n. 17941 del 13.3.2019.
Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:
- appare strano che i tifosi ospiti abbiano tenuto il comportamento descritto nel referto arbitrale;
- le frasi profferire non avevano alcuna volontà offensiva;
- il pubblico ospite era costituito in gran parte da bambini;
- è stato un genitore della società Cioli a chiamare i Carabinieri;
- il calciatore Trimarchi ha fatto solo il gesto di colpire un avversario, senza colpirlo effettivamente,
- dopo l’espulsione si è posizionato in Tribuna senza profferire parola alcuna. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati., considerato che detti fatti sono contenuti nel referto arbitrale che è l’atto ufficiale esplicitante il resoconto degli avvenimenti salienti della partita, attestante il suo risultato SS.UU. Cassazione, sentenza n. 328 del 9.1.2019).
Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.
In sostanza, il pubblico ospite è l’unico responsabile delle ingiurie, offese e minaccie portate nei confronti del direttore di gara.
D’altronde, è la stessa Società Cioli Ariccia Valmontone che ammette che vi è stata la necessità di chiamare i Carabinieri, tra l’altro detta chiamata è stata fatta da un tifoso della squadra ospite.
Per quanto attiene al calciatore Trimarchi risulta che lo stesso ha colpito un giocatore avversario dopo un contrasto e per tale motivo è stato espulso.
La ricostruzione fatta dalla Società Cioli, consistente nella insussistenza dell’atto illecito posto in essere dal calciatore Trimarchi, è in aperto contrasto con il referto arbitrale.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cioli Ariccia Valmontone C5 di Ariccia (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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