F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELLA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI FASANO DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

RICORSO DELLA S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €

1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA) INFLITTA ALLA RECLAMANTE

SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/ CITTÀ DI FASANO DEL 17.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.3.2019)

 

 

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 115/DIV del 20.03.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00, oltre alla disposizione di una gara a porte chiuse (sanzione sospesa ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S.),

 

“per avere propri sostenitori (circa 30) in tre distinte occasioni del secondo tempo, rivolto espressioni e grida implicanti discriminazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario”.

Con reclamo ex art. 36 bis C.G.S., la società Audace Cerignola A.R.L. chiede, in via principale, di annullare le sanzioni irrogate per errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, non sussistendo il requisito della percepibilità dei cori stante l’irrilevante dimensione del fenomeno e la conseguente inapplicabilità delle relative sanzioni; in via subordinata, di applicare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il solo settore “Distinti” privo di spettatori confermando la sospensione della sanzione ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S., cancellando totalmente l’ammenda (poiché non prevista alla prima violazione); in via ulteriormente gradata, di contenere la sanzione in un’ammenda (da calcolarsi in via equitativa), con la cancellazione della punizione dell’obbligo della disputa di una gara a porte chiuse, ancorché sospesa.

Il reclamo proposto dalla società Audace Cerignola A.R.L. è fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e della disposizione della disputa di una gara a porte chiuse (sospesa ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S.), la società Audace Cerignola A.R.L. eccepisce, in via principale, l’assoluta inapplicabilità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo per assenza di carattere e dimensione del fatto storico tale da potere essere udito e percepito in parte preponderante e significativa dallo stadio, e, in via subordinata, l’eccesiva gravosità della stessa.

L’art. 11, comma III, C.G.S. espressamente stabilisce che “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri  sostenitori  di  disegni,  scritte, simboli, emblemi o simili,  recanti  espressioni  di  discriminazione.  Esse  sono  altresí  responsabili  per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione  di  discriminazione”.

Tale disposizione deve essere letta ed interpretata congiuntamente a quella di cui al successivo comma V per cui “Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti  discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1”.

La norma configura la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri “tifosi” o gesti di incitazione all’odio.

La Corte, visionata la documentazione e sentito l’assistente dell’arbitro, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società reclamante riducendo, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 ed annullando la sanzione della disposizione di una gara a porte chiuse irrogate dal Giudice Sportivo.

Dalla documentazione e da quanto riferito dall’arbitro è apparso evidente che in diverse occasioni del secondo tempo alcuni sostenitori della compagine casalinga presenti nel settore a loro dedicato hanno proferito ad indirizzo di un  calciatore avversario di colore  le seguenti espressioni offensive e discriminatorie: “scimmia, scimmia. Uh! Uh! Uh!”.

Sussiste, quindi, nel caso in esame, certamente la responsabilità della reclamante per i cori e per le espressioni discriminatorie rivolte da parte di alcuni esponenti della propria tifoseria ad indirizzo di un calciatore della squadra avversaria.

Appare, però, altrettanto evidente e confermato dall’assistente dell’arbitro che tali deprecabili cori provenissero da un settore ben preciso (e soltanto da una piccola parte della propria tifoseria), tanto da essere state percepite dal solo assistente dell’arbitro.

Tale circostanza non costituisce esimente ai fini della  integrazione  della  condotta  vietata, attesa la campagna promossa dalle istituzioni per la repressione di fenomeni discriminatori a sfondo razziale che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere dalla tifoseria e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende.

Grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori e debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, alla determinazione di un clima ostile attorno alle istituzioni calcistiche.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività,

 

nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

La riferibilità della condotta ad un numero circoscritto di tifosi (circa 30), il comportamento serbato dalla società reclamante nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno discriminatorio e l’ulteriore circostanza della percezione ristretta dei cori offensivi rivolti ad un calciatore di colore della quadra avversaria consentono di ridurre, in ottemperanza ai principi di equità, proporzionalità ed afflittività, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, derubricando la sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. d) (“Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse”) nella sanzione di cui alla lettera e) del medesimo comma e cioè ne “l’obbligo di disputare uno o più giornate di gara con uno o più settori privi di spettatori” e nella riduzione dell’ammenda da € 1.500,00 a € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia) , riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Annulla la sanzione di disputare 1 gara a porte chiuse, limitando la chiusura al solo settore denominato  “distinti”.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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