F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DEL SIG. PREZIUSO MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 SANDRO ABATE FIVE SOCCER/NAPOLI C5 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 19.03.2019)

RICORSO   DEL   SIG.   PREZIUSO   MAURIZIO   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELL’INIBIZIONE   FINO  AL

30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO UNDER 19 DI CALCIO A 5 SANDRO

ABATE FIVE SOCCER/NAPOLI C5 DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 808 del 19.03.2019)

 

In data 30.3.2019 il signor Maurizio Preziuso propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata nel Com. Uff. n. 808 del 19.3.2019, relativamente alla gara del Campionato Nazionale Under 19 di calcio Sandro Abate Five Soccer/Napoli C5 del 17.3.2019, mediante la quale il Giudice di primo grado ha inibito il dirigente in questione a tutto il 30.6.2020 per la grave condotta antisportiva posta in essere, concretizzatasi nel ritiro della propria squadra a gara in corso.

Il ricorrente, al di là di alcuni screzi intervenuti durante la gara, si duole nel reclamo in particolar modo del comportamento del Direttore di gara, che, a suo dire, avrebbe espresso durante l’incontro parole ingiustificabili contro il tesserato Giovanni Pacilio, in ragione delle quali avrebbe deciso di impartire l’ordine alla propria squadra di abbandonare il terreno di gioco.

Il ricorrente dunque, pur riconoscendo l’errore, chiede che il proprio comportamento non venga inquadrato nell’ambito di una condotta gravemente antisportiva, ma che, a fronte dell’assoluta eccezionalità del caso  specifico e della straordinaria gravità  dello stesso, venga «clementemente irrogata una sanzione non secondo i parametri giurisdizionalmente prestabiliti [quanto] piuttosto soppesata e  commisurata affidandosi al buon senso e alla sensibilità, al  cospetto di circostanze estreme».

Tanto premesso, questa Corte ritiene fondato il ricorso nella parte motiva soltanto sulla misura della sanzione. Come indicato correttamente dal giudice sportivo, il comportamento del dirigente Preziuso, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione degli artt. 19, comma 1, lett. f), e 17 C.G.S. e dell’art. 53 NOIF in combinato disposto, e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Tuttavia, in ragione del contesto nel quale è maturata l’azione del dirigente, si ritiene che la sanzione possa essere in parte diminuita.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Preziuso Maurizio, riduce la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2019.

Manda gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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