F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019 122/CSA RICORSO DEL CALCIATORE AINA TEMITAYO OLUFISAYO OLAOLUWA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/BOLOGNA DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019)

RICORSO DEL CALCIATORE AINA TEMITAYO OLUFISAYO OLAOLUWA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA   PER   3   GIORNATE   EFFETTIVE   DI   GARA   ED   AMMENDA   DI   €   10.000,00   INFLITTA   AL

RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/BOLOGNA DEL 16.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 19.3.2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Torino/Bologna  disputato  il  16.3.2019, l’Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa protestava nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del  provvedimento  di  ammonizione,  assunto  un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale provvedimento il calciatore Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 20.3.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 25.3.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

 

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto  il  procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Aina Temitayo Olufisayo Olaoluwa dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it