F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 165/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 122/CSA del 27 Marzo 2019 RICORSO DEL CALCIATORE PERFETTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/PORTICI 1906 A.R.L. DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

 

RICORSO DEL CALCIATORE PERFETTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA/PORTICI 1906 A.R.L.

DEL 17.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 20.03.2019)

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-        Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale in data 20.3.2019, con quale è stata inflitta al calciatore Giuseppe Perfetti, tesserato con la Società Roccella Calcio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in seguito alla gara Roccella/Portici 1906 del 17.3.2019 “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”;

-        Esaminato il ricorso, presentato in data 27.3.2019, proposto dal calciatore Giuseppe Perfetti e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

-        Appurato che il rapporto del direttore di gara, Signor Senthuran Lingamoorthy, registra testualmente, nella sezione dedicata agli “Espulsi”, che il predetto tesserato veniva espulso al “26’ del II tempo, dalla panchina, n. 0 Giuseppe Perfetti poiché in seguito ad una decisione del sottoscritto, gridava al mio indirizzo le seguenti parole, alzandosi dalla panchina: “ma che minc(…) stai fischiando”;

-        Tenuto conto che nel ricorso il calciatore fonda il gravame sulla circostanza che la sanzione sarebbe erronea ed ingiusta essendosi egli limitato a pronunciare la frase “SIGNORE QUESTO NON E’ FALLO” ricevendo la risposta del direttore di gara nel seguente senso “SI GUARDA TROPPA TELEVISIONE HA FATTO IL FENOMENO”, con la conseguenza che, anche in ragione della risposta reattiva, egli non ha pronunciato alcuna frase irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara;

-        Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto dell’assistente di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato al direttore di gara una frase dal contenuto evidentemente irriguardoso, per il significato comune che si attribuisce alle espressioni dallo stesso pronunciate, sicché tale valenza irrispettosa  ed  irriguardosa  non  può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, avendo rivolto la frase al direttore di gara direttamente ed in modo che lo stesso potesse percepirla nel suo integro significato e rispetto alla quale (lo si ribadisce) l’indubitabilità della forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale;

-        Ritenuto quindi che , per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze  o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, cosicché il ricorso va respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Perfetti Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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