F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/ELLEDI CARMAGNOLA DEL 30.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €
500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA BERGAMO C5 LA TORRE/ELLEDI
CARMAGNOLA DEL 30.3.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 857 del 2.4.2019, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 500,00 alla società reclamante.
Tale decisione è stata assunta perché, per l’incontro Bergamo C5 la Torre/Elledi Carmagnola disputato il 30.3.2019, la società A.S.D. Bergamo C5 la Torre era inadempiente all’obbligo dell’assistenza medica. Per mancanza d’acqua calda all’interno dello spogliatoio arbitrale. Perché nel corso dell’incontro propri sostenitori rivolgevano agli arbitri ed ai calciatori ospitati frasi offensive e minacciose.
Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Bergamo C5 la Torre ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 3.4.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.4.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società
A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo) dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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