F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL SIG. D’AGOSTINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

RICORSO DEL CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL SIG. D’AGOSTINO GIUSEPPE SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018  (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018)

Con ricorso del  28.12.2018,  preceduto  da  rituale  preannuncio,  la  società  F.C. Casertana  1908 ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 18.12.2018 (Com. Uff. n. 135/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio dirigente Giuseppe D’Agostino la sanzione della inibizione sino a tutto il 31.1.2019 “perché al termine della gara si introduceva indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro protestando vigorosamente e proferendo espressioni blasfeme”. Il tutto occorso in occasione della gara Casertana/Reggina del 16.12.2018, valevole per il Campionato di Serie C – Girone C.

La reclamante evidenzia innanzi tutto che il sig. D’Agostino, nei rapporti degli ufficiali di gara, viene erroneamente definito come Presidente, laddove invece il suo ruolo all’interno della società sarebbe   di  mero  dirigente.   Come   tale,   il   suo  comportamento  ai   fini   sanzionatori   andrebbe ridimensionato, in quanto non rapportabile alle maggiori responsabilità che connotano la figura del Presidente.

Nel merito, si sostiene che le espressioni profferite dal suddetto Dirigente, peraltro originate dall’amarezza per la sconfitta asseritamente causata da errori  arbitrali, erano tutt’al più da considerarsi meramente irriguardose nei confronti dell’arbitro e pertanto suscettibili di un trattamento punitivo più blando.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta dal referto dell’arbitro sig. Matteo Gariglio che “a fine partita il Presidente si presenta nel nostro spogliatoio urlando e sbattendo le porte in segno di protesta e bestemmiando porco cristo più volte”, circostanza sostanzialmente confermata dai due collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo nei rispettivi rapporti, sia per quanto riguarda l’identificazione personale del D’Agostino (peraltro non contestata), sia per il suo comportamento irruento, sia infine per le espressioni  profferite.

Quanto al ruolo rivestito dal D’Agostino all’interno della società, neppure la società è stata in grado di indicarlo con esattezza: è certo comunque che, ove costui non rivestisse la carica di Presidente, la sua presenza all’interno degli spogliatoi risulterebbe vieppiù abusiva, altro essendo il dirigente accompagnatore della Casertana indicato in distinta.

In siffatto contesto, il Giudice Sportivo ha esattamente inquadrato la fattispecie sanzionatoria, prescindendo da qualsivoglia offesa e/o ingiuria all’arbitro e valorizzando invece le proteste eccessive, l’indebito accesso nello spogliatoio dell’arbitro e la pronuncia di espressioni blasfeme: tutte circostanze, a ben vedere, non contestate e che legittimano la sanzione così come irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. 1908 di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it