F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLEGRETTI DIEGO SEGUITO GARA REGGINA/VIBONESE DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 24.12.2018)
RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALLEGRETTI DIEGO SEGUITO GARA
REGGINA/VIBONESE DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 24.12.2018)
La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione trova il suo presupposto nella circostanza riferita nel referto arbitrale, secondo cui il calciatore Allegretti teneva un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e pronunziava un'espressione blasfema.
Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva e soggettiva portata alla luce del contesto in cui essa si è consumata.
In realtà l'impianto motivazionale della sanzione irrogata appare corretto proprio alla luce delle modalità di consumazione della condotta, particolarmente enfatizzate dalla "rincorsa" di 30 metri posta in essere dall'Allegretti per raggiungere l'assistente dell'arbitro e pronunziare la frase"incriminata".
Ne consegue il rigetto del ricorso nei termini di cui in dispositivo.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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