F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 05/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAETANO AUTERI SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GAETANO AUTERI SEGUITO GARA TRAPANI/CATANZARO DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 27.12.2018)

 

Con reclamo del 03.01.2019, la U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n.  140/DIV  del 27.12.2018,  in  relazione  alla  gara  del  Campionato  di Serie  C,  Girone  C,  Trapani vs. Catanzaro del 26.12.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha sanzionato l’allenatore della U.S. Catanzaro 1929, Sig. Gaetano Auteri, con la squalifica per 2 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: “per avere proferito espressioni blasfeme e tenuto comportamento irriguardoso e intimidatorio nei confronti degli organi federali (r. proc. fed., r.c.c.).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto di annullare la squalifica inflitta al proprio allenatore, Sig. Gaetano Autieri, ovvero, in subordine, di ridurla da due ad una giornata effettiva di gara.

La società contesta la decisione impugnata sostenendo che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe eccessivamente afflittiva rispetto ai comportamenti, seppur riprovevoli, posti in essere dal proprio tesserato.

Per quanto riguarda invece le espressioni blasfeme ascritte al medesimo, queste non sarebbero sanzionabili perché non sono state segnalate dagli Ufficiali di Gara ma dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo i quali non sarebbero legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per i fatti per cui è causa, ex art. 35, commi 1.1. – 1.4, C.G.S..

Inoltre, il rapporto dei collaboratori della Procura Federale e del Commissario di Campo sarebbero in contrasto con il referto arbitrale che evidenzia un comportamento “normale” da parte dell’allenatore della società Catanzaro.

Alla riunione del 18.1.2019, il difensore della società appellante si è riportato alle difese e conclusioni contenute nel proprio  ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada totalmente respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

I fatti per cui è causa sono stati rilevati e accertati dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo, ma non dall’arbitro il quale, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha dichiarato di non aver percepito alcun comportamento irrispettoso e/o ingiurioso, né nei suoi confronti, né nei confronti dei collaboratori della Procura Federale. Il Direttore di Gara ha dichiarato altresì di non aver udito espressioni blasfeme durante la gara provenienti dall’allenatore della società Catanzaro, Sig. Gaetano Auteri.

A parere di questa Corte, a poco rileva se determinati comportamenti illeciti e censurabili del Sig. Auteri siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara perché i referti redatti dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo costituiscono piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa essendo fatti non attinenti allo svolgimento della gara in senso stretto, ma riguardanti i comportamenti di un tesserato in violazione delle norme del C.G.S. e, come tali, rilevabili dai soggetti ivi preposti che sono i collaboratori della Procura Federale e il Commissario di Campo.

La Corte, ritiene, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo congrua riguardo al comportamento tenuto dall’allenatore della società U.S. Catanzaro 1929, Sig. Gaetano Auteri, il giorno 26.12.2018 in occasione della gara Trapani vs. Catanzaro.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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