F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 16/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/CSA del 26 luglio 2019(dispositivo) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCACCABAROZZI JACOPO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA LECCO/GIANA E. DELL’11.08.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12.08.2019)
RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCACCABAROZZI JACOPO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA
LECCO/GIANA E. DELL’11.08.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12.08.2019)
La Società “Calcio Lecco 1912 S.R.L.” ha presentato presso codesta Corte ricorso avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Scaccabarozzi Jacopo, seguito gara di Coppa Italia Lecco / Giana E. dell’11 agosto 2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 6/Cit del 12 agosto 2019), per aver rivolto, al termine della gara, reiterate frasi offensive e minacciose all’arbitro.
La ricorrente, pur censurando il comportamento assunto dal calciatore Scaccabarozzi Jacopo, contesta l’eccessività della sanzione irrogata volendo considerare il gesto del calciatore un mero sfogo del momento.
Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.
Per questi motivi la Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che non vi siano elementi che consentano una riduzione della squalifica e che pertanto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua in relazione ai fatti accaduti.
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