F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0001/CFA del 13 settembre 2019 – (ASCOLI CALCIO 1898 F.C.) n. 3/2019 – 2020 Registro Reclami N. 3/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0001/2019 REGISTRO DECISIONI LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE

N. 3/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0001/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 3 del 2019, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Da Cruz Alessio Sergio seguito gara Ascoli/Trapani del 24.8.2019;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 16 del 27.8.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13.9.2019 l’avvocato Maurizio Borgo e udito l’avvocato Gian Michele Gentile; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 28.8.19, la società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul C.U. n. 16 del 27.8.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara ASCOLI-TRAPANI, disputatasi in data 24.8.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, sig. DA CRUZ Alessio Sergio, la squalifica per due giornate effettive di gara. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore DA CRUZ.

Peraltro, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara si giustifica pienamente alla luce dell’epiteto insultante, rivolto dal DA CRUZ all’avversario, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non costituisce affatto, o meglio non dovrebbe mai costituire, “la normale dialettica sul campo da gioco”.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone addebitarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

 

 

 

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