F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0002/CFA del 13 settembre 2019 – (COSENZA CALCIO) n. 4/2019 – 2020 Registro Reclami N. 4/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0002/2019 REGISTRO DECISIONI LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE
N. 4/2019 REGISTRO RECLAMI.
N. 0002/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 4 del 2019, proposto dalla società Cosenza Calcio Srl avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Braglia Piero seguito gara Cosenza/Salernitana del 31.08.2019.
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 20 del 3.9.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 13.9.2019 il dott. Alfredo Maria Becchetti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Cosenza Calcio ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. Braglia Piero seguito gara Cosenza / Salernitana del 31 agosto 2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 20 del 27 agosto 2019) per essersi, al 40° del secondo tempo, avvicinato con atteggiamento minaccioso al Quarto Ufficiale di gara rivolgendogli epiteti insultanti.
La ricorrente, volendo considerare il comportamento del Sig. Braglia meramente irriguardoso o irrispettoso e non offensivo, contesta l’eccessività della sanzione irrogata. A sostegno di quanto contestato, richiama precedenti decisioni di questa Corte in relazione a fatti analoghi.
Chiede pertanto una riduzione della sanzione comminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, conferma il giudizio espresso dal Giudice Sportivo e pertanto ritiene la sanzione da irrogata al Signor Braglia Piero congrua in relazione ai fatti accaduti.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone addebitarsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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