F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 06/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BERGAMELLI DARIO SEGUITO GARA FERALPISALÒ/TERNANA DEL 22.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.1.2019)

RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE   EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   CALC.   BERGAMELLI   DARIO   SEGUITO   GARA FERALPISALÒ/TERNANA DEL 22.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.1.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.01.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Bergamelli Dario.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Feralpisalò/Ternana disputato il 22.01.2019, il calciatore Bergamelli, assumeva un comportamento offensivo verso l’arbitro.

Avverso tale provvedimento la società Ternana Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.1.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 25.1.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per  questi  motivi  la C.S.A.,  preso atto della rinuncia  al  ricorso  come  sopra proposto  dalla  società Ternana Calcio S.p.A. di Terni dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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