F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 06/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 86/CSA del 31 gennaio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/CUNEO DEL 20.1.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.1.2019)

RICORSO DELL’A.C. GOZZANO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GOZZANO/CUNEO DEL 20.1.2019 (Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.1.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 21.01.2019 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla società A.C. Gozzano S.r.l..

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’intervallo dell’incontro Gozzano/Cuneo disputato il 20.01.2019, vi erano negli spogliatoi propri tesserati  non presenti in distinta.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Gozzano S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.1.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 31.1.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano S.r.l.  di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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