F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. REAL DEM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL DEM/ETA BETA FOOTBALL DEL 09.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 641 del 13.02.2019, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 800,00.

Tale decisione è stata assunta: “perché i propri dirigenti, sebbene allontanati nel corso del primo tempo, assistevano al prosieguo dell’incontro dalla tribunale da dove  protestavano avverso l’operato del direttore di gara per la parte residuale dell’incontro e perché i propri sostenitori rivolgevano reiterate ingiurie all’indirizzo dell’arbitro”.

Avverso tale provvedimento la ASD Real Dem Calco a 5 ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 7.03.2019, chiedendo: “la sostituzione dell’ammenda a carico della società con l’ammonizione in subordine, la riduzione della sanzione” eccependo l’eccessività della sanzione “rispetto alla natura ed alla portata lesiva della condotta”.

La reclamante ha dedotto che la condotta dei dirigenti sarebbe stata contestuale al loro allontanamento e si sarebbe esaurita in un unico momento temporale, non determinando ripercussioni sullo svolgimento della gara. Ha altresì eccepito che il commissario di campo avrebbe rilevato che a protestare sarebbe stato un solo sostenitore, a differenza di quello che è stato scritto dall’arbitro nel proprio rapporto.

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 15.03.2019, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi della reclamante e, per tale ragione ha rideterminato la sanzione nella misura di € 200,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Dem C5 di Montesilvano (PE) riduce la sanzione dell’ammenda a € 200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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