F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AQUARO ROBERTO SEGUITO GARA LEVICO TERME/A.C. BELLUNO 1905 DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019)

RICORSO DELL’U.S.D. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AQUARO ROBERTO SEGUITO GARA LEVICO TERME/A.C. BELLUNO 1905 DEL 24.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103  del  27.02.2019)

 

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la Levico Terme USD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 103 del 27.02.2019, con il quale, in relazione alla gara Levico Terme USD/Belluno 1905, veniva inflitta la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Aquaro Roberto “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

La reclamante ha impugnato la decisione, ritenendo la sanzione inflitta al calciatore eccessiva rispetto agli accadimenti contestati, atteso che il fallo sarebbe avvenuto in azione di gioco e non avrebbe avuto i connotati della volontarietà.

La reclamante ha contestato che si sia trattato di una condotta gravemente antisportiva e che non sarebbe stata tenuta in considerazione l’esimente della condotta tenuta dal calciatore, il quale nel corso dei suoi 15 anni di carriera non avrebbe mai riportato sanzioni disciplinari.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento, atteso che dagli atti ufficiali di gara non risultano elementi e circostanze che consentano - così come richiesto - la riduzione della sanzione, perché, al contrario, dagli stessi emerge un profilo violento della condotta incriminata, condotta che integra l’ipotesi di cui all’art. 19 comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso  come  sopra  proposto  dalla società U.S.D. Levico Terme di Levico Terme (TN).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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