F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 07/ CSA del 23 luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 marzo 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIO MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19 CASSINO CALCIO 1924/SFF ATLETICO DEL 23.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.02.2019)

RICORSO DELL’A.S.D. SFF ATLETICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIO MATTEO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES  UNDER  19  CASSINO  CALCIO  1924/SFF  ATLETICO  DEL  23.02.2019  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.02.2019)

 

La A.S.D. SFF Atletico ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara afflitta al calciatore Miglio Matteo seguito gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Cassino Calcio 1924/SFF Atletico del 23.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 27.2.2019) per aver colpito un avversario con un pugno all’altezza dello stomaco. Alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro. Al termine della gara sostava indebitamente nell’area antistante gli spogliatoi e reiterava le espressioni irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale.

La Società ricorrente chiede di considerare la sanzione irrogata al calciatore Miglio Matteo sproporzionata, notevolmente afflittiva ed eccessivamente gravosa in quanto, nella valutazione del comportamento assunto dal calciatore stesso non si è tenuto conto della sua giovane età, dell’assenza di recidiva e della mancanza di violenza nei confronti della terna arbitrale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede una riduzione della sanzione della squalifica da 6 a 4 giornate effettive di gara.

La Corte, esaminato il ricorso, pur considerando la sanzione afflitta al calciatore Miglio Matteo congrua in riferimento al suo comportamento violento e irriguardoso, in considerazione della presenza delle circostanze attenuanti quali la sua giovane età e l’assenza di recidiva, ritiene che il ricorso può essere parzialmente accolto.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. SFF Atletico di Fregene (RM) riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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