F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0009/CSA del 3 ottobre 2019 – (US SASSUOLO CALCIO SRL) n. 24/2019 – 2020 Registro Reclami N. 24/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0009/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 24/2019 REGISTRO RECLAMI.

N.      0009/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 24 del 2019, proposto dalla società US Sassuolo Calcio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Piovani Gianpiero seguito gara A.S.D. Pink Sport Time/U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. del 14.09.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17/DCF del 20.09.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3.10.2019 il dott. Agostino Chiappiniello e udit6 l’avvocato Federico Menichini, in sostituzione dell’avvocato Mattia Grassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio femminile, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/DCF del 20 settembre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al Sig. Piovani Giampiero.

Come risulta dal referto arbitrale durante la gara il Sig. Piovani veniva espulso in quanto nel tragitto tra il campo di gioco e gli spogliatoi, all’esterno del recinto di gioco, teneva un comportamento provocatorio nei confronti del pubblico e della calciatrice n. 5 della squadra avversaria (Sig.ra Marrone Antonia) senza, tuttavia, insultarli. Lo stesso veniva calmato grazie al fattivo comportamento della Società Sassuolo. Alla notifica del provvedimento sanzionatorio si chiariva con la Sig.ra Marrone e si scusava con la Società Pink Bari

La Società U.S. Sassuolo S.r.l. con e-mail del 20 settembre 2019 preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che la Corte Sportiva di Appello trasmetteva con nota n. 4522/SS19-20/AM/BDM del 25 settembre 2019. Avverso la decisione la Società ha proposto reclamo deducendo i seguenti motivi:

- la Società ritiene la squalifica eccessivamente gravosa in relazione ai fatti contestati;

- la contestazione è generica, quindi non consente alcuna difesa al Sig. Piovani che non è messo nelle condizioni di valutare qual è il gesto che ha rappresentato la provocazione riportata nel referto e non evidenzia alcuna condotta specifica, idonea a valutare la reale condotta illecita posta in essere;

- l’arbitro non deve qualificare la condotta ma deve limitarsi a descriverla;

- il comportamento provocatorio non è disciplinato nel Codice di giustizia sportiva;

- successivamente alla notifica del provvedimento sanzionatorio, il Sig. Piovani ha posto in essere una condotta riparatoria nei confronti sia della Società che della Sig.ra Marrone.

La società chiede conclusivamente l’annullamento o la riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In sostanza, il comportamento provocatorio appare veritiero.

In ogni caso, nel referto arbitrale non viene descritta alcuna condotta specifica, atta e idonea a consentire una difesa effettiva al Sig. Piovani.

Tuttavia, come risulta dal referto arbitrale, il Sig. Piovani alla notifica del provvedimento sanzionatorio, si è chiarito con la Sig.ra Marrone e si è scusato con la Società Pink Bari, per cui si ritiene che la sanzione possa essere ridotta da due ad una giornata effettiva di gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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