F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0010/CSA del 3 ottobre 2019 – (SS PRO PATRIA SAN FELICE ASD) n. 27/2019 – 2020 Registro Reclami N. 27/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0010/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 27/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0010/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 27 del 2019, proposto dalla società SS Pro Patria San Felice ASD avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. El Madi Mustapha seguito gara Coppa Divisioni Pro Patria San Felice/Città di Massa de 17.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio a cinque – Com. Uff. n. 67 del 24.09.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3.10.2019 il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’avvocato Flavia Tortorella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 24 settembre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte al calciatore El Madi Mustapha.  Come risulta dal referto arbitrale il calciatore El Madi Mustapha si rendeva responsabile di un intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco.

Avverso la decisione la Società Pro Patria San Felice, con e-mail del 29 settembre 2019, ha proposto reclamo deducendo

i seguenti motivi:

 

- il calciatore in questione non avrebbe commesso alcun fallo, ma veniva strattonato dall’avversario ripetutamente;

- la Società pur riconoscendo la valenza privilegiata della refertazione di gara, ritiene che la sanzione sia eccessiva rispetto ai fatti in contestazione;

- sussiste l’assenza di qualsivoglia conseguenza a livello fisico;

- il calciatore colpito non viene nemmeno attinto dal calcio e neppure cade a terra non lamentandosi di alcunché. La società conclusivamente chiede di annullare o ridurre la sanzione comminata al calciatore El Madi Mustapha.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una valenza privilegiata, come evidenziato dalla stessa società reclamante.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In sostanza, il fallo vi è stato realmente e la sanzione appare più che giustificata.

La circostanza che la Società qualifichi l’illecito come fallo di reazione non giustifica il comportamento posto in essere, anzi lo colora di una maggiore gravità.

L’assenza di qualsivoglia conseguenza a livello fisico a causa del fallo commesso, non costituisce un’esimente, ma ha evitato l’irrogazione di una sanzione ancor più grave.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge. Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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