F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0011/CSA del 3 ottobre 2019 – (SS PRO PATRIA SAN FELICE ASD) n. 28/2019 – 2020 Registro Reclami N. 28/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0011/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 28/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0011/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 28 del 2019, proposto dalla società SS Pro Patria San Felice ASD avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Quaquarelli Massimiliano seguito gara Coppa Divisioni Pro Patria San Felice/Città di Massa de 17.9.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la presso la Divisione Calcio a cinque – Com. Uff. n. 67 del 24.09.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3.10.2019 il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’avvocato Flavia Tortorella; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 24 settembre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitte al calciatore Quaquarelli Massimiliano. Come risulta dal referto arbitrale il calciatore Quaquarelli Massimiliano si rendeva responsabile di comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.

Avverso la decisione la Società Pro Patria San Felice, con e-mail del 29 settembre 2019, ha proposto reclamo deducendo

i seguenti motivi:

- il calciatore in questione non avrebbe commesso alcun illecito e non si sarebbe reso responsabile di un episodio tanto grave da meritare la sanzione irrogata;

- il calciatore veniva espulso dal Direttore di gara non appena si alzava dalla panchina;

- nell’episodio il medesimo versava in una condizione di forte emotività a causa di un grossolano errore posto in essere dal compagno di squadra in area di gioco;

La Società conclusivamente chiede di annullare o ridurre la sanzione comminata al calciatore Quaquarelli Massimiliano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, la condotta illecita è stata realmente posta in essere e la sanzione appare più che giustificata.

Il grossolano errore commesso dal compagno di squadra che avrebbe determinato uno stato di emotività nel calciatore Quaquarelli Massimiliano rappresentato nel reclamo proposto, non costituisce un’esimente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge. Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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